L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità visiva è regolato da varie leggi. Riportiamo sotto la normativa di riferimento (per eventuale consultazione) e in particolare i primi 3 articoli della legge 12 marzo 1999, n. 68 (con evidenziazione dei passaggi che si riferiscono in modo esplicito alle persone con disabilità visiva). Invitiamo le persone interessate alla facile consultazione degli originali.
Nel primo articolo della legge n. 68 del 1999 sono esplicitate le professioni “tipiche” delle persone con disabilità visiva e cioè:
- Centralinisti telefonici
- Massaggiatori e massofisioterapisti
- Terapisti della riabilitazione
- Insegnanti non vedenti
Con il progresso tecnologico permesso dall’uso del computer e di internet si sono ampliate le possibilità di lavoro per le persone con disabilità visiva. Ad esempio ci sono per loro corsi di formazione volti alla professione di:
- Programmatore informatico
Le persone non vedenti possono utilizzare tecniche informatiche avanzate come sintesi vocale, scanner, display braille, dispositivi mobili ecc.
Varie sono le iniziative sul territorio nazionale. Ad esempio la sezione territoriale UICI di Torino (uictorino.it) riporta quanto segue nel proprio sito.
L’accesso al mondo del lavoro è la via maestra per la piena integrazione delle persone con disabilità visiva nel tessuto sociale. Con questo spirito la sezione UICI di Torino, in accordo con le direttive dell’UICI nazionale, si adopera e collabora con le istituzioni pubbliche per l’attivazione di corsi di avviamento professionale rivolti a persone non vedenti e ipovedenti.
I corsi principali per ora attivati su tutto il territorio nazionale riguardano le professioni di: terapista della riabilitazione, programmatore informatico, centralinista telefonico, operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e alle banche dati.
I corsi di alfabetizzazione offrono alla persona non vedente la possibilità di utilizzare le più avanzate tecniche informatiche (sintesi vocale, scanner, display braille, dispositivi mobili ecc.), che consentono un livello di autonomia sempre maggiore. Parallelamente alle cosiddette “professioni storiche”, la nostra sezione è costantemente al lavoro per individuare nuovi percorsi professionali accessibili, oggi più facili da immaginare e progettare, proprio grazie all’apporto delle nuove tecnologie.
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La nostra sezione territoriale UICI e la corrispondente sezione I.Ri.Fo.R. hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con l’agenzia Abile Job, realtà che offre numerosi servizi volti all’inclusione lavorativa di persone svantaggiate: grazie a una fitta rete imprenditoriale si pone nel mercato del lavoro come realtà di facilitazione per l’inserimento delle persone con disabilità. L’accordo punta a favorire l’inserimento lavorativo di ciechi e ipovedenti, attraverso la legge 68/1999 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”) e coinvolge molti ambiti: dall’individuazione del lavoratore più adatto rispetto al profilo richiesto dalle aziende all’assistenza durante il percorso dell’inserimento, dai corsi di formazione sulle specifiche mansioni richieste fino ai percorsi di orientamento e mobilità, per consentire alle persone disabili di raggiungere agevolmente il posto di lavoro. Sono previsti anche momenti di formazione e sensibilizzazione per le aziende.
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Nel mese di maggio 2018 la nostra sezione territoriale UICI, insieme ad altre associazioni a tutela delle persone disabili, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Città di Torino. L’accordo prevede che, nell’arco di quattro anni, 75 lavoratori con disabilità fisica, sensoriale e intellettiva, iscritti nelle liste speciali del collocamento mirato, entrino a far parte dell’organico comunale.
Le assunzioni avvengono in base alla legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e sono precedute da periodi di tirocinio (variabili dai 3 ai 6 mesi). Ecco la ripartizione delle mansioni: 30 posti in categoria B (profilo assistente (amministrativo/tecnico servizi generali); 35 posti in categoria C (profilo istruttore (amministrativo/tecnico); 10 posti in categoria D (profilo direttivo). Tra le posizioni aperte, molte coinvolgono lavoratori con disabilità visiva. L’accordo non riguarda invece l’assunzione di centralinisti telefonici ciechi (disciplinata dalla legge n. 113/1985), poiché questa prevede un iter diverso, che non può essere oggetto di convenzione.
Le associazioni hanno avuto un ruolo fondamentale nella stesura del documento: hanno potuto proporre suggerimenti e integrazioni, sono state ampiamente coinvolte nella gestione e valutazione dei tirocini formativi, ma anche nell’individuazione di postazioni di lavoro attrezzate.
Normativa di riferimento
- Legge 14 luglio 1957, n. 594: “Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi”;
- Legge 27 maggio 1970, n. 382: “Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili”;
- Legge 29 marzo 1985, n. 113: “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti”;
- Legge 12 Marzo 1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- Lettera Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 28 Maggio 2001: “L.113/85 – Collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici non vedenti”;
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Direttoriale Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 Gennaio 2019, n. 13.
LEGGE 12 marzo 1999, n. 68
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Collocamento dei disabili)
- La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
- alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita;
- alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
- Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
- Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231,3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all’articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l’assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
- L’accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
- In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell’accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall’INAIL.
- Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l’accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
- I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
Art. 2.
(Collocamento mirato)
- Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Art. 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)
- I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:
- sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
- Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
- Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
- Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
- Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.
- Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
- Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
Per i riferimenti bibliografici di queste pagine vedi Riferimenti bibliografici generali
Tratto, con modifiche (01.01.2023), da Vianello, R., e Mammarella I. C. (2014). Psicologia delle disabilità. Bergamo: edizioni Junior.