Relativamente all’inserimento sociale delle persone con disabilità fisiche e motorie la normativa ha considerato in particolare le problematiche relative alla accessibilità e all’inserimento lavorativo.

Accessibilità e superamento delle barriere architettoniche

Si intende per barriera architettonica tutto ciò che impedisce o limita significativamente l’accesso e la fruizione di servizi alle persone con disabilità fisiche e motorie. Ci si riferisce ad esempio a scuole, uffici pubblici, impianti sportivi, locali ricreativi, cinema, musei, bar, ristoranti ecc..
In Italia esiste una normativa al riguardo da più di 50 anni. Essa trova il suo fondamento nell’articolo 3 della costituzione, che stabilisce quanto segue.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

La legge nazionale n. 118/1971, con l’art. 27 sull’abolizione delle barriere architettoniche (e il successivo decreto attuativo d.p.r.n. 384/1978, dà al riguardo precise indicazioni relativamente alle strutture pubbliche già esistenti o di nuova costruzione (accessi, scale, rampe, corridoi, porte, pavimenti, locali igienici, ascensori ecc.) ai mezzi di trasporto (treni, stazioni, ferrovie, autobus, metropolitane ecc.9 e alle strutture esterne connesse agli edifici (percorsi pedonali, parcheggi ecc.). Il d.p.r..n. n. 384/1978 ha introdotto inoltre il simbolo di accessibilità, da esporsi in ogni ambiente privo di barriere architettoniche e sulla parte anteriore del veicolo di persone con disabilità che abbiano il permesso di circolazione e sosta in aree preferenziali delle città.

La legge n. 118 e il successivo decreto applicativo n. 384 inizialmente sono stati scarsamente applicati per mancanza di fondi e di controlli. Non erano previsti finanziamenti e nemmeno sanzioni. Fino alla legge finanziaria 41/1986 che ha previsto stanziamento di contributi a favore dell’abbattimento delle barriere architettoniche.
Novità rilevanti vengono introdotte dalla legge n. 13/1989 e dal complementare regolamento di attuazione, il D.M. 236/1989 che estendono la normativa all’edilizia privata. Essi introducono parametri fondamentali.

  1. L’accessibilità
  2. La visitabilità
  3. L’adattabilità

Vedi sotto l’estratto del decreto ministeriale in cui questi parametri sono ben definiti.
Anche la legge 104 del 1992 riprende la tematica. In questo contesto ci sembra opportuno riportare gli articoli 22 e 23. Riportiamo anche il Decreto 503 del 1996 del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 volto anche a specificare cosa si intende per barriere architettoniche.
Infine è da citare la legge 220/2012 da considerare quando ci sono barriere architettoniche in un condominio privato, definendo regole per i condomini e le caratteristiche del processo di approvazione durante le assemblee condominiali.
La legge 104 del 1992 è un riferimento anche per l’uso di auto adattate alla disabilità fisica e motoria. Tra gli argomenti: detrazione IRPEF del 19%e IVA al 4%, esenzione dal bollo.

Inserimento lavorativo

L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità fisiche e motorie (come di tutte le altre disabilità secondo la legge 104 del 1992) è regolato da varie leggi. Riportiamo sotto i primi 3 articoli della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Riportiamo anche un estratto di un documento del 2019 (Conoscere il mondo della disabilità: persone, relazioni e istituzioni) dell’ISTAT. Molto opportuna ci sembra l’introduzione, che riportiamo (con omissis) anche qui.

La disoccupazione… comporta una significativa perdita di libertà ed è una delle cause principali di esclusione sociale. Ciò avviene non soltanto perché dal reddito dipende la possibilità di condurre una vita indipendente e dignitosa, realizzando le proprie aspirazioni, ma anche perché l’assenza di lavoro può impoverire le relazioni umane e compromettere lo sviluppo e il mantenimento delle relazioni sociali.

Estratto da Decreto Ministeriale 236/1989
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

EMANA il seguente decreto:

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N.13. PRESCRIZIONI TECNICHE NECESSARIE A GARANTIRE L’ACCESSIBILITÀ,
L’ADATTABILITÀ E LA VISITABILITÀ DEGLI EDIFICI PRIVATI E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA E AGEVOLATA

Art. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nel presente decreto di applicano:
1) agli edifici privati di nuova costruzione, residenziali e non, ivi compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata;
2) agli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, di nuova costruzione;
3) alla ristrutturazione degli edifici privati di cui ai precedenti punti 1) e 2) anche se preesistenti alla entrata in vigore del presente decreto;
4) agli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

Art. 2
DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto:
A) Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
B) Per unità ambientale si intende uno spazio elementare e definito, idoneo a consentire lo svolgimento di attività compatibili tra loro.
C) Per unità immobiliare si intende una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibile di autonomo godimento.
D) Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità’ immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.
E) Per parti comuni dell’edificio si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.
F) Per spazio esterno si intende l’insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell’edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l’edificio o gli edifici e la
viabilità pubblica o di uso pubblico.
G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
H) Per la visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
I) Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
L) Per ristrutturazione di edifici si intende la categoria di intervento definita al titolo IV art. 31 lettera d) della legge n. 457 del 5.8.1978
M) Per adeguamento si intende l’insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del presente decreto.
N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989 n 13 e successive modificazioni.

Art. 3
CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

3.1 In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito.
L’accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell’immediato.
La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è ,
pertanto, un’accessibilità differita.
3.2 L’accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;
b) le parti comuni.
Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.
L’ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.
3.3 Devono inoltre essere accessibili;
a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le
disposizioni di cui all’art. 17 del DPR 27 aprile 1978, n. 384.
b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive;
c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, secondo le norme specifiche di cui al punto 4.5.
3.4 Ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, deve essere visitabile, fatte salve le seguenti precisazioni:
a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili;
b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all’aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili, deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba;
c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se tutte le parti e servizi ed un numero di stanze e di zone all’aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all’art. 5, sono accessibili;
d) nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;
e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal
caso deve essere prevista l’accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.
Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell’adattabilità.
g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell’adattabilità:
3.5 Ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l’accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.

ESTRATTO
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Art. 22.
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato

1. Ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 23.
Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative

1. L’attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i
loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi.

OMISSIS

Estratto
Decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1996, n. 503

Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto OMISSIS

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni ed oggetto

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti “barriere architettoniche”.
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorchè di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano
altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l’accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell’intervento
stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all’uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell’Amministrazione pubblica che utilizza l’edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.

OMISSIS

LEGGE 12 marzo 1999, n. 68

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
(Collocamento dei disabili)

  1. La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo  del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
  2. a) alle persone in età lavorativa affette  da  minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap  intellettivo,  che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore  al  45 per  cento,   accertata   dalle   competenti   commissioni   per   il riconoscimento dell’invalidità civile in  conformità  alla  tabella indicativa  delle  percentuali  di  invalidità  per  minorazioni   e

malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del  decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509,  dal  Ministero della  sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita;

  1. b) alle persone invalide del  lavoro  con  un  grado  di  invalidità superiore al 33 per  cento,  accertata  dall’Istituto  nazionale  per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
  2. c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27  maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
  3. d) alle persone invalide di  guerra,  invalide  civili  di  guerra  e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle  norme  in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
  4. Agli effetti della presente legge si  intendono  per  non  vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo  ad  entrambi  gli  occhi,  con  eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro  che  sono  colpiti  da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
  5. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non  vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231,3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo  1985,  n.  113,  le  norme  per  i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi  21 luglio 1961, n. 686, e 19  maggio  1971,  n.  403,  le  norme  per  i terapisti della riabilitazione non  vedenti  di  cui  alla  legge  11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all’articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per  l’assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di

cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

  1. L’accertamento delle condizioni di disabilità di cui al  presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per  l’inserimento lavorativo dei disabili,  è  effettuato  dalle  commissioni  di  cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati  nell’atto  di  indirizzo  e   coordinamento   emanato   dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi  giorni  dalla data di cui all’articolo 23, comma 1. Con il  medesimo  atto  vengono stabiliti i criteri e le modalità per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
  2. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del  testo  unico delle  disposizioni  per  l’assicurazione  obbligatoria  contro   gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  per la valutazione e  la  verifica  della  residua  capacità  lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai  fini dell’accertamento  delle  condizioni  di  disabilità   è   ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall’INAIL.
  3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l’accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di  accedere  al  sistema per  l’inserimento  lavorativo  dei  disabili  continua   ad   essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
  4. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti  che,  non  essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Art. 2.
(Collocamento mirato)

  1. Per  collocamento  mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti   tecnici   e   di  supporto  che  permettono  di  valutare adeguatamente   le  persone  con  disabilità  nelle  loro  capacità lavorative  e  di  inserirle  nel posto adatto, attraverso analisi di posti  di  lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi  connessi  con  gli  ambienti,  gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Art. 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)

  1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti  ad  avere  alle loro  dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle  categorie  di   cui all’articolo 1 nella seguente misura:
  2. a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano  più  di  50 dipendenti;
  3. b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  4. c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
  5. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35  dipendenti l’obbligo di cui al  comma  1  si  applica  solo  in  caso  di  nuove assunzioni.
  6. Per  i  partiti  politici,  le  organizzazioni  sindacali  e   le organizzazioni che, senza scopo di lucro,  operano  nel  campo  della solidarietà sociale,  dell’assistenza  e  della riabilitazione,  la quota  di  riserva  si  computa esclusivamente  con  riferimento  al personale tecnico-esecutivo e  svolgente  funzioni  amministrative  e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
  7. Per i servizi di polizia, della protezione civile e  della  difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli  servizi amministrativi.
  8. Gli obblighi di  assunzione  di  cui  al  presente  articolo  sono sospesi  nei  confronti  delle  imprese  che  versano  in  una  delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio  1991, n. 223,  e  successive  modificazioni,  ovvero  dall’articolo  1  del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono  sospesi  per la  durata  dei  programmi  contenuti  nella  relativa  richiesta  di intervento, in proporzione  all’attività  lavorativa  effettivamente sospesa e per  il  singolo  ambito  provinciale.  Gli  obblighi  sono sospesi  inoltre  per  la  durata  della   procedura   di   mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la  procedura  si concluda con almeno cinque  licenziamenti,  per  il  periodo  in  cui permane   il   diritto   di   precedenza   all’assunzione    previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.
  9. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati  i  lavoratori  che  vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961,  n.  686,  e  successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985,  n.  113,  e  della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Conoscere il mondo della disabilità: persone, relazioni e istituzioni

ISTAT, 2019
Lavoro e sociale
Il lavoro

La disoccupazione, come hanno sottolineato vari studiosi tra cui in particolare A. Sen, comporta una significativa perdita di libertà ed è una delle cause principali di esclusione sociale. Ciò avviene non soltanto perché dal reddito dipende la possibilità di condurre una vita indipendente e dignitosa, realizzando le proprie aspirazioni, ma anche perché l’assenza di lavoro può impoverire le relazioni umane e compromettere lo sviluppo e il mantenimento delle relazioni sociali (Crowther, 2009). Nel nostro Paese, norme dirette a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità esistono da tempo ed hanno anticipato la Convenzione Onu, nella quale si fa più volte riferimento alla non discriminazione e alle pari opportunità nelle progressioni di carriera. La legge n. 68 del 1999 ha introdotto l’istituto del collocamento mirato superando il precedente collocamento obbligatorio che si configurava come un mero strumento risarcitorio nei confronti delle persone con gravi problemi di salute. La legge concepisce l’inserimento lavorativo come una opportunità di autorealizzazione e uno strumento di inclusione sociale; essa si propone di mettere in comunicazione domanda e offerta di lavoro, di favorire la valorizzazione delle abilità delle persone e l’individuazione degli strumenti di inserimento personalizzato nei luoghi di lavoro, coerentemente con il principio dell’accomodamento ragionevole poi definito nell’articolo 2 della Convenzione Onu (cfr. Capitolo 3).

La legge n. 381 del 1991 ha assegnato alle cooperative sociali un ruolo importante per l’inserimento al lavoro delle persone con disabilità anche attraverso azioni dirette a colmare il loro svantaggio in termini di abilità e di capitale umano. Con queste finalità sono nate le “Cooperative di tipo B” che hanno, appunto, la funzione di formare e inserire (o re-inserire) al lavoro persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale. Malgrado questa lungimirante normativa resta rilevante lo svantaggio, nel mercato del lavoro, delle persone con disabilità. Infatti, considerando la popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni, risulta occupato solo il 31,3% di coloro che soffrono di gravi limitazioni gravi (26,7% tra le donne, 36,3% tra gli uomini) contro il 57,8% delle persone senza limitazioni. A livello territoriale il dato peggiore è quello del Mezzogiorno: solo il 18,9% delle persone con disabilità sono occupate. Contrariamente a quanto normalmente accade nelle analisi disaggregate a livello territoriale, il dato migliore in questo caso non è quello del Nord ma quello del Centro: 42,2% di persone con disabilità occupate, contro il 37,3%. Una plausibile spiegazione di tale evidenza è che le persone con disabilità sono in prevalenza occupate non nel settore privato ma nella Pubblica Amministrazione: il 49,7% rispetto al 41,3% per le persone senza limitazioni. Con riferimento al settore privato, l’agricoltura precede, sotto questo aspetto, i servizi e l’industria. Inoltre, le persone con disabilità sono frequentemente lavoratori autonomi ma raramente dirigenti, professionisti o imprenditori. Un’ulteriore e rilevante considerazione riguarda la complessiva qualità del lavoro. Una misura indiretta di quest’ultima è il grado di soddisfazione per le mansioni svolte. I dati mostrano che tra gli occupati senza limitazioni la quota dei soddisfatti è significativamente più alta rispetto a quella che si registra tra le persone con limitazioni gravi (75,9% contro il 65,4%). Il gap più elevato si osserva proprio tra i lavoratori autonomi, dove è maggiore la presenza di persone con disabilità; questa evidenza potrebbe segnalare che per queste ultime il lavoro che svolgono è una soluzione di ripiego dettata dalla mancanza di altre opportunità.

Le relazioni interpersonali e la partecipazione alla vita sociale hanno un forte impatto sul benessere individuale. In tema di relazioni interpersonali è particolarmente rilevante la presenza di una rete di supporto formata da amici, parenti o vicini alla quale rivolgersi in caso di bisogno. I dati raccolti mostrano che oltre 600 mila persone con limitazioni gravi vivono in una situazione di grave isolamento senza alcuna rete su cui poter contare in caso di bisogno; di queste ben 204 mila di esse vivono completamente da sole (cfr. Capitolo 4). La serietà del problema è documentata anche dal fatto che solo il 43,5% delle persone con limitazioni dispone di una vasta rete di relazioni, un dato assai inferiore a quello relativo al resto della popolazione: 74,4%. La partecipazione sociale può manifestarsi attraverso numerose attività, in particolare quelle culturali, sociali, politiche e sportive. Anche in questo caso la limitazione grave sembra costituire un ostacolo: solo il 9,3% delle persone che ne soffrono va frequentemente al cinema, al teatro, a un concerto o visita un museo durante l’anno. Nel resto della popolazione il dato è il 30,8%. Tra le cause di questa scarsa partecipazione culturale vi sono i problemi di accessibilità: solo il 37,5% dei musei italiani, pubblici e privati, è attrezzato per ricevere le persone con limitazioni gravi; appena il 20,4% di essi offre materiale e supporti informativi (percorsi tattili, cataloghi e pannelli esplicativi in braille, ecc.) che possono essere indispensabili per rendere la visita un’esperienza utile e di qualità. Il volontariato, l’associazionismo di tipo civico-culturale e la partecipazione politica sono le principali forme di partecipazione alla vita politica e sociale. Ma soltanto il 9% delle persone con disabilità (contro il 25,8% del resto della popolazione) è impegnata in una di queste attività e in prevalenza sceglie il volontariato (6,3%) o l’associazionismo (5,5%). L’attività fisica e lo sport possono contribuire notevolmente allo sviluppo delle relazioni sociali, a una diversa percezione di sé e possono avere anche un positivo effetto riabilitativo sulla salute. In considerazione di ciò, la Convenzione Onu esorta i Governi a garantire e favorire le attività sportive, attraverso la promozione nelle scuole della cultura sportiva, l’accesso alle strutture e alle competizioni. Malgrado l’importanza dello sport sia ormai largamente riconosciuta, molto deve essere ancora fatto per accrescere la quota di persone con limitazioni che si dedicano a questa attività. Attualmente esse sono il 9,1%, contro il 36,6% relativo al resto della popolazione. Un ulteriore 14,4% delle persone con limitazioni (meno della metà rispetto alle persone senza limitazioni) svolge qualche attività fisica, pur non praticando sport. Dunque, quasi l’80% delle persone con disabilità è completamente inattivo e un milione di essi attribuisce questa scelta a un problema di salute.

Il mondo della disabilità: una visione d’insieme

Nell’interpretare questi dati sulle relazioni interpersonali e la partecipazione sociale occorre tenere presente che quelli più negativi riguardano soprattutto gli anziani: sono loro a vivere spesso da soli e senza reti di supporto. Tra i giovani e gli adulti emergono, invece, livelli di partecipazione più elevati confermando l’importanza della formazione scolastica nel favorire inclusione sociale.

La soddisfazione per la vita quotidiana

Per valutare in modo più completo la vita delle persone con disabilità oltre agli indicatori oggettivi sulle difficoltà di inclusione sociale, come quelli che abbiamo finora esaminato, sono utili le informazioni sul benessere così come è da esse percepito. Particolarmente importante nella valutazione che ciascuno dà del proprio benessere soggettivo sembra essere il giudizio sulla propria vita in termini di aderenza alle aspettative e alla vita “ideale immaginata” (Maggino, 2015). I dati di cui disponiamo mostrano che tra le persone con limitazioni gravi quelle che esprimono un’elevata soddisfazione per la propria vita sono il 19,2% (molto meno del 44,5% riferito al resto della popolazione); se si considerano soltanto le donne la quota scende al 17,2%. Un ruolo determinante, sulla loro soddisfazione generale è rappresentato dal titolo di studio: la quota dei molto soddisfatti è del 16,6% tra coloro che hanno al massimo la licenza elementare e del 30,5% tra i laureati. Inoltre la quota maggiore di persone molto soddisfatte si trova tra gli occupati e gli studenti (rispettivamente 32,8% e 34,4%) (cfr. Capitolo 5). La qualità della vita delle persone con disabilità, almeno quella apprezzabile attraverso il grado di soddisfazione per i suoi principali aspetti, dipende dal livello dell’attività e della partecipazione che queste persone sperimentano nella vita quotidiana, la quale si dimostra essere correlata all’ambiente che le circonda. Da questo punto di vista, la partecipazione alla vita culturale si dimostra avere un significativo effetto positivo sulla soddisfazione. Infatti, tra coloro che hanno una limitazione grave e partecipano attivamente a spettacoli culturali o visitano musei la quota di persone molto soddisfatte sale al 37%. Tra le persone con disabilità attive culturalmente, la quota di molto soddisfatti per il tempo libero arriva al 63,4% e quella di coloro che sono soddisfatti per le relazioni con gli amici si impenna all’80,4%. Dai dati si evince anche che, per le persone con limitazioni gravi, l’effetto positivo della partecipazione culturale è di gran lunga superiore a quello osservato nel resto della popolazione. Anche la pratica sportiva rappresenta una opportunità di socializzazione e quindi di inclusione, come segnala il fatto che il 31% delle persone con limitazioni gravi che praticano sport sono molto soddisfatte delle proprie relazioni sociali, tale quota scende al 16% tra coloro che non praticano sport. Di rilievo il fatto che la pratica sportiva aumenti la qualità delle relazioni sociali e del tempo libero in misura maggiore tra le persone con limitazioni gravi rispetto al resto della popolazione.

Il sistema di welfare

L’istituzione da cui principalmente dipende la possibilità di contenere l’impatto delle menomazioni sui ‘funzionamenti’ individuali e quindi sulle disabilità è certamente il Welfare state. I sistemi di welfare nascono dal riconoscimento che alcuni rischi, che possono incidere fortemente sul benessere delle persone, devono essere affrontati dalla società nel suo insieme e non dai singoli individui su cui essi ricadono. La gamma di tali rischi sociali è molto ampia e tra di essi vi è certamente quello rappresentato dalle menomazioni e dalla disabilità. Assicurare contro questo rischio sociale, così come contro altri, significa che lo Stato raccoglie risorse dalla collettività e, in vario modo, le trasferisce a coloro che soffrono di menomazioni e disabilità o alle loro famiglie. In Italia le risorse vengono raccolte attraverso due canali: la fiscalità generale e i contributi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro (cfr. Capitolo 6). I trasferimenti, dal canto loro, sono sia monetari, sia in natura, sotto forma, cioè, di servizi. Nel nostro paese tendono a prevalere i primi che possono a loro volta essere distinti in trasferimenti assistenziali e previdenziali. I trasferimenti assistenziali rispondono a un principio solidaristico finalizzato a supportare economicamente le persone che non sono in grado di lavorare o di compiere in autonomia le normali attività quotidiane. I secondi sostengono le persone con ridotta capacità lavorativa o che siano inabili al lavoro in seguito ad un infortunio durante l’attività lavorativa.

Renzo Vianello, 12.01.23