In queste pagine del sito consideriamo i seguenti argomenti.
- Integrazione sociale extrascolastica
- L’adulto con ADHD
- Inserimento lavorativo
Integrazione sociale extrascolastica
Riprendiamo in questo contesto anche parti già scritte per altre disabilità o disturbi.
A partire soprattutto dagli anni attorno al 1970 i Comuni (in quantità sempre crescente) organizzano Centri estivi (in località dello stesso comune e con frequenza diurna) o Soggiorni climatici residenziali per tutti i minori, compresi quelli con disabilità. Si tratta di una realtà così diffusa attualmente e acquisita da non aver bisogno di particolari commenti.
I soggiorni climatici con pernottamento fuori sede richiedono una ottima collaborazione con i dirigenti e gli operatori. Essenziale è un incontro preliminare al fine di informare sulle caratteristiche del bambino o bambina (o adolescente) per quanto riguarda distraibilità e/o iperattività e di garantire un costante monitoraggio della situazione e contatti con i genitori sempre possibili. Nel caso di figli con ADHD le preoccupazioni dei genitori possono essere elevate, data l’imprevedibilità dei comportamenti (se ci sono problemi di impulsività). I soggiorni estivi possono essere una ottima occasione anche per i genitori. Vivere lontano dal proprio figlio può inizialmente creare un senso di vuoto (soprattutto nella madre), ma, con il passare del tempo, permette anche di “riprendere” gli aspetti della propria identità che in qualche modo erano stati offuscati dalla costante attenzione ai problemi del figlio e in qualche caso può aiutare a trovare uno spazio temporale e mentale in cui la coppia dei genitori può avere più tempo e disponibilità per sé e per il rapporto di coppia (e, se ci sono, per gli altri figli). Negli anni attorno al 1970 e 1980 alcune madri erano troppo disorientate da questa libertà e andavano troppo spesso a trovare il figlio e in qualche caso anche a riprenderselo. Questo fenomeno è attualmente molto più raro, indice di una migliore comprensione realistica della situazione, favorita da vissuti di una crescente accettazione da parte della società.
L’articolo 23 della 104 del 5 febbraio 1992, “legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, è dedicato alla “rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative”. Notevoli sono stati i progressi anche in questo campo.
L’adulto con ADHD
Nella parte riservata allo sviluppo psicologico nell’ADHD si evidenzia che una delle caratteristiche che maggiormente crea difficoltà sia nella vita sociale che specificamente nell’attività lavorativa è la carenza nella pianificazione. Questo indipendentemente dal fatto che la persona sia stata inserita o no nel mondo del lavoro attraverso la legge n. 68 del 1999 (in quanto certificato con disabilità secondo la legge 104 del 1992). Le carenze nella pianificazione possono, ad esempio, portare a prendersi impegni che poi non si riesce a mantenere o solo con ritardi.
Anche a causa della frequente comorbilità con altri disturbi, nei rapporti sociali le persone con ADHD più frequentemente che nella popolazione generale rivelano ostinazione, eccesso di conflitti con l’autorità, scarsa tolleranza alla frustrazione e difficoltà di comunicazione sociale in genere. Questo crea disagio psicologico e come evidenziato da alcuni studiosi (Spencer e colleghi, 1998) può sfociare in disturbo d’ansia, disturbo antisociale di personalità e abuso di sostanze. Certo, senza generalizzare a tutti, ma in una percentuale significativa.
Inserimento lavorativo
Gli adulti con una diagnosi di ADHD sono meno della metà dei bambini e degli adolescenti. Con il passare del tempo per gli altri non vengono più soddisfatti i criteri per la diagnosi.
Solo una parte di chi ha una diagnosi di ADHD è certificato secondo la legge 104 del 1992 in modo tale da usufruire dei vantaggi previsti dalla legge n. 68 del 1999, di cui riportiamo sotto i primi tre articoli assieme all’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dal titolo “Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati”.
Essi rientrano in quelli “affetti da minorazioni psichiche”.
La conoscenza delle caratteristiche dell’adulto con ADHD può favorire l’inserimento lavorativo in generale (sia per quelli inseriti con la legge 68 del 1999 che per gli altri).
Le persone con ADHD lavorano meglio se l’ambiente fisico e sociale
- non favorisce le distrazioni
- permette flessibilità oraria
- garantisce un tutoraggio (anche di colleghi disponibili) che favorisca
- pianificazione
- organizzazione
- esecuzione.
LEGGE 12 marzo 1999, n. 68
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Collocamento dei disabili)
- La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita;
b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. - Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
- Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231,3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all’articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l’assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
- L’accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
- In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell’accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall’INAIL.
- Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l’accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
- I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.
Art. 2.
(Collocamento mirato)
- Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Art. 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)
- I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:
- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
- Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
- Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
- Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
- Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.
- Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
(GU Serie Generale n.235 del 09-10-2003 – Suppl. Ordinario n. 159)
OMISSIS
Art. 14.
Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
- Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall’articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.381, e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
- La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
- a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
- b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l’individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
- d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
- e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
- f) l’eventuale costituzione, anche nell’ambito dell’agenzia sociale di cui all’articolo13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
- g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d’obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
- Allorché l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all’articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall’ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
- L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d’obbligo a loro carico determinata ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Renzo Vianello e Anna Maria Re, 03.02.2023