L’inserimento lavorativo delle persone con disabilità uditive è regolato da varie leggi. Riportiamo sotto la normativa di riferimento (per eventuale consultazione) e in particolare i primi 3  articoli della legge 12 marzo 1999, n. 68 (con evidenziazione dei passaggi che si riferiscono in modo esplicito alle persone con disabilità uditiva). Invitiamo le persone interessate alla facile consultazione degli originali. Ulteriore normativa da consultare può essere la seguente. 

  • Decreto presidenza del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, 
  • Legge n. 388 del 2000 art. 80 comma 3, 
  • Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, Legge 95 del 2006 (in cui il termine sordomuto è sostituito da sordo). 

LEGGE 12 marzo 1999, n. 68

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
(Collocamento dei disabili)

  1. La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo  del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:
    1. alle persone in età lavorativa affette  da  minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap  intellettivo,  che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore  al  45 per  cento,   accertata   dalle   competenti   commissioni   per   il riconoscimento dell’invalidità civile in  conformità  alla  tabella indicativa  delle  percentuali  di  invalidità  per  minorazioni   e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del  decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509,  dal  Ministero della  sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita;
    2. alle persone invalide del  lavoro  con  un  grado  di  invalidità superiore al 33 per  cento,  accertata  dall’Istituto  nazionale  per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
    3. alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27  maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
    4. alle persone invalide di  guerra,  invalide  civili  di  guerra  e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle  norme  in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
  2. Agli effetti della presente legge si  intendono  per  non  vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo  ad  entrambi  gli  occhi,  con  eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro  che  sono  colpiti  da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
  3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non  vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231,3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo  1985,  n.  113,  le  norme  per  i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi  21 luglio 1961, n. 686, e 19  maggio  1971,  n.  403,  le  norme  per  i terapisti della riabilitazione non  vedenti  di  cui  alla  legge  11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all’articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per  l’assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
  4. L’accertamento delle condizioni di disabilità di cui al  presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per  l’inserimento lavorativo dei disabili,  è  effettuato  dalle  commissioni  di  cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati  nell’atto  di  indirizzo  e   coordinamento   emanato   dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi  giorni  dalla data di cui all’articolo 23, comma 1. Con il  medesimo  atto  vengono stabiliti i criteri e le modalità per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.
  5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del  testo  unico delle  disposizioni  per  l’assicurazione  obbligatoria  contro   gli infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  per la valutazione e  la  verifica  della  residua  capacità  lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai  fini dell’accertamento  delle  condizioni  di  disabilità   è   ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall’INAIL.
  6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l’accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di  accedere  al  sistema per  l’inserimento  lavorativo  dei  disabili  continua   ad   essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
  7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti  che,  non  essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Art. 2.
(Collocamento mirato)

  1. Per  collocamento  mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti   tecnici   e   di  supporto  che  permettono  di  valutare adeguatamente   le  persone  con  disabilità  nelle  loro  capacità lavorative  e  di  inserirle  nel posto adatto, attraverso analisi di posti  di  lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi  connessi  con  gli  ambienti,  gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Art. 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)

  1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti  ad  avere  alle loro  dipendenze  lavoratori  appartenenti  alle  categorie  di   cui all’articolo 1 nella seguente misura:
    1. sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano  più  di  50 dipendenti;
    2. due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
    3. un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
  2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35  dipendenti l’obbligo di cui al  comma  1  si  applica  solo  in  caso  di  nuove assunzioni.
  3. Per  i  partiti  politici,  le  organizzazioni  sindacali  e   le organizzazioni che, senza scopo di lucro,  operano  nel  campo  della solidarietà sociale,  dell’assistenza  e  della riabilitazione,  la quota  di  riserva  si  computa esclusivamente  con  riferimento  al personale tecnico-esecutivo e  svolgente  funzioni  amministrative  e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.
  4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e  della  difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli  servizi amministrativi.
  5. Gli obblighi di  assunzione  di  cui  al  presente  articolo  sono sospesi  nei  confronti  delle  imprese  che  versano  in  una  delle situazioni previste dagli articoli 1e 3 della legge 23 luglio  1991, n. 223,  e  successive  modificazioni,  ovvero  dall’articolo  1  del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono  sospesi  per la  durata  dei  programmi  contenuti  nella  relativa  richiesta  di intervento, in proporzione  all’attività  lavorativa  effettivamente sospesa e per  il  singolo  ambito  provinciale.  Gli  obblighi  sono sospesi  inoltre  per  la  durata  della   procedura   di   mobilità disciplinata dagli articoli 4e 24 della legge  23  luglio  1991,  n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la  procedura  si concluda con almeno cinque  licenziamenti,  per  il  periodo  in  cui permane   il   diritto   di   precedenza   all’assunzione    previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.
  6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
  7. Nella quota di riserva sono computati  i  lavoratori  che  vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961,  n.  686,  e  successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985,  n.  113,  e  della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Legge 20 febbraio 2006, n. 95  

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.

  1. In  tutte  le  disposizioni  legislative  vigenti,  il  termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».
  2. Il secondo comma dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è sostituito dal seguente:
    «Agli  effetti  della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale  dell’udito  affetto  da  sordità  congenita  o acquisita durante  l’età  evolutiva  che  gli  abbia  compromesso  il  normale apprendimento  del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura  esclusivamente  psichica  o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio».
  3. Al  primo  comma dell’articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381,  le  parole:  «L’accertamento  del sordomutismo» sono sostituite dalle  seguenti:  «L’accertamento  della  condizione  di  sordo  come definita dal secondo comma dell’articolo 1».

La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli